Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 10 Aprile 2013 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Ottobre 2011 (apertura procedim.to)
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