Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 17 Febbraio 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Dicembre 2012 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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