Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15041 del 08 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 190.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13399 del 26 Maggio 2017 (respinge)
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