Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 190.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 26 Gennaio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22719 del 09 Novembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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