Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 22 Settembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 08 Marzo 2011
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