Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione. Peraltro, l’art. 31 Reg. CNF 2/2014 non prevede – coerentemente con l’articolo 59, lett. k) L. n. 247/2012 – alcun termine per la notifica della decisione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 49 del 27 marzo 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 14 Dicembre 2021 (avvertimento)
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