Il termine per il deposito e la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio

Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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