Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione. In ogni caso, la diversa formulazione delle ragioni della fissazione del raddoppio del termine di 30 giorni per il deposito della decisione non inficia in alcun modo la validità della stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 221 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 18 Maggio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Novembre 2022 (sospensione)