Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 23 Febbraio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Settembre 2018 (sospensione)
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