Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 21 Dicembre 2022 (sospensione)
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