Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio

Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Ottobre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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