Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio

Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2008 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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