Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 30 Aprile 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2008 (avvertimento)
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