Avverso il provvedimento del COA di sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense, l’interessato può proporre impugnazione al CNF entro 60 giorni dalla notifica, che è il termine generale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi, stante la natura non disciplinare del provvedimento di sospensione, che rende appunto inapplicabile il minore termine di giorni trenta previsto per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso il pagamento dei contributi nella convinzione di non essere iscritto all’albo forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 266 del 20 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Giugno 2024 (sospensione)
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