Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, suggerisca al cliente di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro, così da documentare falsamente di aver interrotto il termine prescrizionale (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 luglio 2014, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 24 Luglio 2014 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 29 Novembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14905 del 16 Luglio 2015 (respinge)
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