La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata effettivamente inizialmente applicata a carico dell’iscritto ma, nelle more del procedimento cautelare dinanzi al CDD, la stessa veniva revocata, in considerazione della condotta collaborativa tenuta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022.
Per la previgente disciplina, invece, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 461 del 14 Dicembre 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 929 del 22 Ottobre 2024 (sospensione cautelare)
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