Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che subentri ad un difensore di fiducia o d’ufficio e, in violazione dell’art. 45 co. 1 cdf e rispettivamente dell’art. 46 co. 4 cdf, non renda nota la propria nomina al collega sostituito e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, non si adoperi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte dal collega.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 421 del 15 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 27 Novembre 2023 (radiazione)
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