Il silenzio del COA è impugnabile solo dopo la scadenza del termine per decidere

E’ inammissibile il ricorso al CNF avverso l'(asserito) inadempimento del COA a decidere sulla domanda di iscrizione all’albo, registro o elenco forensi, ove proposto prima della scadenza del termine entro cui provvedere ex art. 31 RDL n. 1578/1933 (ora art. 15 L. n. 247/2012) (Nel caso di specie, trattavasi di domanda di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 25 novembre 2014, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 25 Novembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 26 Settembre 2012
Giurisprudenza CNF

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