Non costituisce di per sè illecito disciplinare il tardivo deposito del rendiconto da parte dell’avvocato nella sua veste di amministratore di sostegno, stante la natura ordinatoria e non perentoria di detto termine, specie ove il ritardo stesso non abbia prodotto danno ed appaia comunque giustificato da circostanze oggettivamente valutabili (Nella specie, il ritardo non aveva provocato alcun danno all’amministrato ed era comunque dipeso dalla gravidanza dell’avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 17 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 25 Agosto 2009 (avvertimento)
0 Comment