Il rispetto della rappresentanza di genere nelle elezioni dei CDD

Ale elezioni dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina non sono applicabili tout court le norme riguardanti l’elezione dei Consiglieri dell’Ordine Forense, stante la differente natura e le diverse funzioni dei due enti (1). Pertanto, fermo il disposto dell’art. 4 co. 3 Reg. CNF n. 1/2014 (secondo il quale «Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell’Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza»), l’art. 8 co. 2 Reg. CNF n. 1/2014 ha ammesso la possibilità di esprimere «un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere». La rappresentanza di genere, dunque, è stata garantita – in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella amministrativa specifica per le elezioni dei COA – introducendo un meccanismo che opera «a monte», sul sistema delle preferenze e non attraverso un’illegittima alterazione ex post del risultato elettorale al fine di ristabilire l’equilibrio fra i generi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025

NOTA:
1) In senso conforme, CNF n. 10/2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
Giurisprudenza CNF

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