La mera comunicazione di asserita impossibilità a comparire all’udienza disciplinare, priva di una richiesta di differimento della trattazione (e comunque non corroborata da idonei documenti giustificativi), non è idonea a giustificare un rinvio dell’udienza stessa per legittimo impedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 7 del 26 marzo 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Marzo 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 25 Settembre 2014 (sospensione)
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