L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, anche avuto riguardo al fatto che l’incolpato può avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato (Nel caso di specie, il professionista -difeso in proprio- aveva prodotto certificato medico attestante “difficoltà alla deambulazione”, che gli era per questo “sconsigliata”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 03 Aprile 2019 (accoglie) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31270 del 29 Novembre 2019 (respinge)
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