Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 25 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 05 Luglio 2019 (sospensione)
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