Il rilascio del certificato di compiuta pratica non presuppone un’istanza da parte dell’interessato

Mentre le norme previgenti prevedevano che il certificato di compiuta pratica venisse rilasciato su richiesta degli interessati (art. 30 RD n. 37/1934), la nuova disciplina prevede che «Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell’ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio» (art. 8, comma 6, DM n. 70/2016), quindi senza necessità di richiesta da parte del tirocinante, ma esclusivamente previa verifica finale da parte del COA circa il corretto ed efficace tirocinio forense (art. 29, comma 1, lett. c, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 59 del 27 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 27 Marzo 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 18 Settembre 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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