Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione impugnata).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 15 Marzo 2013
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