Il comportamento dell’avvocato che subordini al pagamento di un acconto il deposito di un atto giudiziario già pronto, è condotta altamente deplorevole e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell’interesse del medesimo cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato il deposito in procura della nomina a difensore di fiducia di cui era già in possesso, al pagamento di un ulteriore acconto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 22 Ottobre 2009 (sospensione)
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