L’istanza di riesame ex L. n. 241/1990 del provvedimento di cancellazione dall’albo o registro non sospende il termine per l’impugnazione al CNF del provvedimento stesso (art. 17, co. 4, L. n. 247/2012), né il rigetto dell’istanza stessa è impugnabile al CNF stante la tassatività dei mezzi di impugnazione avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 31 Dicembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 30 Novembre 2013
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