La revocazione ha natura di impugnazione eccezionale, esperibile per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 cod. proc. civ., sicché va escluso che essa possa riguardare vizi e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, deducibili solo con le ordinarie impugnazioni (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza del CNF per non avere questa rilevato d’ufficio l’asserita “inesistenza” -per mancanza di firma del suo presidente- della delibera del COA, nel corso del giudizio di impugnazione proposto tuttavia per motivi diversi dal citato preteso vizio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Baffa), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 189
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2007 n. 16402; Cass. Sez. II 13 novembre 1997 n. 11226; Cons. Naz. Forense 4 febbraio 2004 n. 19.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 21 Febbraio 2007 (cancellazione amm.va)
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