La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La programmazione dei lavori rientra senz’altro nell’ambito di autonomia proprio dell’organo consiliare.
È evidente che il Consiglio è sottoposto ad un ricambio continuo dei suoi membri a mezzo delle elezioni biennali, ma è altrettanto chiaro che l’ente mantiene la propria funzione e la propria facoltà organizzativa anche a prescindere dalle scadenze elettorali.
Non vi è quindi alcun ostacolo pregiudiziale a che il Consiglio, nella propria responsabile autonomia, valuti conveniente ed opportuno fissare un calendario delle sedute anche oltre la scadenza elettorale, salva evidentemente la corrispettiva facoltà del Consiglio subentrante di apportarvi le modifiche che reputi necessarie.
Quanto alla nomina di relatori per i procedimenti disciplinari, essa si configura come attribuzione propria del Presidente, ai sensi dell’art. 47, comma terzo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Pertanto si potranno designare i relatori di tutti i procedimenti disciplinari via via iniziati, salva la necessità del Presidente di sostituire il relatore allorquando – a seguito delle elezioni forensi e dell’insediamento del nuovo Consiglio – il consigliere precedentemente designato non faccia più parte dell’organo consiliare e salva la facoltà di nominarne altro anche per motivi di opportunità.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 25 Giugno 2008- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
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