Il reinserimento lavorativo dell’avvocato cancellato o radiato

Al fine dell’eventuale reinserimento lavorativo, l’ordinamento mette a disposizione dell’avvocato cancellato, così come per il radiato (sanzione ancora più grave), la possibilità di reiscrizione, trascorso un congruo periodo, a seguito di riabilitazione e in presenza di altre circostanze che consentano di ritenere riacquisita la perduta moralità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Maggio 2010 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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