Il reclamo elettorale deve riguardare il verbale di proclamazione degli eletti

In tema di reclamo elettorale, il verbale redatto dalla Commissione elettorale concernente la verifica dell’esistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. n. 170/14 è da considerarsi atto meramente interno al procedimento elettorale ed ad esso strumentale (c.d. atto endoprocedimentale) e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione al CNF, la quale può avere ad oggetto esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine” (art. 28, comma 2 della L. n. 247/12) cioè il verbale di proclamazione degli eletti, che è l’atto conclusivo dell’intero procedimento elettorale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 29 Dicembre 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vallo della Lucania, delibera del 23 Gennaio 2016
Giurisprudenza CNF

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