Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 64 del 31 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 31 Marzo 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 19 Luglio 2019
Giurisprudenza CNF

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