Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico,

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 19 Ottobre 2019 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 31 Dicembre 2018
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27769 del 04 Dicembre 2020 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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