Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico, e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 19 Luglio 2018 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32782 del 19 Dicembre 2018 (respinge)
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