Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 218 del 25 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 02 Marzo 2018 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14933 del 29 Maggio 2023 (respinge)
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