Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem

Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Nel caso di specie, trattavasi di omesso appello).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 settembre 2018, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 01 Dicembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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