Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

Gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro; l’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Maggio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 96 del 08 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment