Gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro; l’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 313 del 5 settembre 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 05 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 03 Novembre 2020 (sospensione)
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