La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il quesito è irricevibile, poiché, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie l’eventuale violazione di norme relative all’iscrizione negli albi è di competenza del Consiglio dell’Ordine locale e può costituire oggetto di cognizione per il C.N.F. in sede d’appello.
In termini generali, quanto all’uso del titolo in assenza di iscrizione nell’albo, si ricorda che Questa Commissione ha già avuto modo di precisare (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 37) che «La legge professionale collega, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo del titolo di “avvocato”, non tanto all’astratta idoneità all’esercizio professionale, quanto all’effettiva iscrizione all’albo. L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità di conservare il titolo per coloro i quali, cancellati per causa diversa dall’indegnità, siano stati effettivamente iscritti all’albo, e dunque abbiano avuto titolo per esercitare la professione in concreto, per un periodo di tempo breve o lungo».”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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