La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Sul punto deve confermarsi quanto già affermato nei pareri 24 gennaio 2003, nn. 108 e 109 nonché nel parere 17 luglio 2003, n. 137 (entrambi in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, risp. p. 79, 80 e 103): il praticante avvocato può, in linea generale, svolgere la pratica presso un ufficio pubblico. Tale possibilità, comunque, non importa alcuna deroga alla regolamentazione della pratica legale medesima, cosicché il praticante dovrà svolgere, all’interno dell’ufficio, il proprio tirocinio sotto la vigilanza di un avvocato validamente iscritto nell’elenco speciale dei difensori di enti pubblici e dovrà adempiere a tutti gli obblighi imposti ai praticanti dal Consiglio dell’Ordine di competenza”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 marzo 2006, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 22 Marzo 2006- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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