La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione, pur valutando in termini estremamente positivi gli sforzi compiuti dall’Ateneo di Camerino per istituire un centro didattico d’eccellenza, rileva che – allo stato – l’equipollenza del diploma di specializzazione ad un anno di pratica forense può essere riconosciuta nel solo caso delle scuole di specializzazione istituite ex art. 16, d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, poiché trattasi di norma eccezionale non estensibile analogicamente, ancorché possano senz’altro esservi corsi ed istituti che impartiscono una formazione post-laurea migliore o di maggior durata, come evidenziato dal quesito.
Allo stato vi è la possibilità, per i corsi universitarî post-laurea, di ottenere il beneficio di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, consistente nell’esonero, per il praticante avvocato, dalla frequenza di uno studio legale, con perdurante obbligo di presenza al numero minimo di udienze previste dalla legge e dalla regolamentazione di ciascun Ordine. Tale possibilità è subordinata alla conformità dei programmi didattici alle specifiche di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 101/90, nonché all’approvazione degli stessi da parte del Consiglio nazionale forense, com’è ivi altresì previsto. Tale procedimento può essere pertanto promosso dall’istituto universitario camerte, ma va al riguardo segnalato che la disposizione appena citata prevede che i programmi dei corsi contemplino “un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame (…) e consistenti anche nello studio, analisi e trattazione (…) di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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