Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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