Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento (cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 1982, 637, e, più recentemente, R. Villata, L’atto amministrativo – sez. III-efficacia e validità-, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 1452).
Il principio descritto può essere applicato al caso della cancellazione dall’Albo degli avvocati, con la conseguenza che l’efficacia della cancellazione decorre dall’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine competente; è però necessario operare la seguente precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.
Il principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell’atto può assistere l’interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all’iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell’interessato si atteggi in termini oppositivi; non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un’istanza dell’iscritto, laddove si consideri che rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo. Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705, in Cons. Stato 1991, I, 1301), nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, ben può l’amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: “l’amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).
E’ peraltro evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell’organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza; l’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell’ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell’assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l’iscrizione.
A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell’ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell’istituto della cancellazione e con l’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell’iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell’iscritto.
Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all’eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell’esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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