Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ord. prof., è ostativo all’esercizio della professione di avvocato qualsiasi impiego pubblico o privato, nel quale l’interessato assume la posizione di dipendente, per lavoro subordinato, con il suo inserimento nell’organico e nell’organizzazione del datore di lavoro. Non sembra che ciò avvenga per la convenzione, allegata alla richiesta di parere, dove il rapporto appare con natura di lavoro intellettuale autonomo, non contrastante con l’esercizio della professione forense.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 155 del 31 Luglio 2002- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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