La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non assume a riferimento il momento della nomina a commissario o sottocommissario, e dunque un evento assai circoscritto temporalmente, bensì la più generale condizione di colui che ha ricoperto l’incarico.
In conclusione deve dunque ritenersi che la sessione elettorale oggetto dell’incompatibilità sia la prima che intervenga dopo la cessazione della qualità di commissario d’esame, oltre ovviamente a quelle svolgentisi nel corso della sessione di esami”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 marzo 2006, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 22 Marzo 2006- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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