Il quesito (del del COA di Rossano) concerne la possibilità per un referendario presso la Corte costituzionale, o presso le Corti europee (Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia CE).

Si chiede di conoscere il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel processo esecutivo.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– Muovendo dalla lettera della norma dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2000, secondo la quale il patrocinio “è altresì assicurato….nel processo civile”, ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta affermativa, posto che nel concetto di “processo civile” deve giocoforza ricomprendersi anche il processo esecutivo.
Converge in tale direzione anche l’art. 75, stesso D.P.R., che testualmente prevede che “la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione”.
Milita, del resto, a favore della proposta conclusione, il disposto del 5° comma del successivo art. 131, a mente del quale “sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’art. 33….le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari…per gli atti di esecuzione a richiesta di parte”, e quello dell’art. 135, 2° comma, che testualmente recita “le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione….sul prezzo ricavato dalla vendita…”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 10 Marzo 2005
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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