Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– all’avvocato sospeso sono inibite le prestazioni tipiche della professione forense, e cioè l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. Quanto all’attività stragiudiziale, purché non legata a procedimenti giudiziari promossi o da promuovere, essa è allo stato ritenuta libera, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale. Per ciò che concerne le insegne dello studio, si ritiene che esse possano mantenersi, non equiparandosi la sospensione alla dismissione definitiva dell’attività.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
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