Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale soggetti abilitati all’esercizio della professione che prestino l’attività a favore di un ente locale munito di ufficio legale, sulla base di contratto per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o interinale, stipulato tra l’ente locale e azienda privata (ai sensi della legge 24.06.1997, n. 196.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la risposta al quesito non può che essere negativa, giacché la norma derogatoria al principio della incompatibilità (art. 3, rdl n. 1538/1933) postula il rapporto di pubblico impiego, assente nel caso di specie.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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