Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– stante la natura liquidatoria finalizzata all’estinzione dell’ente, si ritiene che, salve ipotesi particolari di prevalente attività gestoria nella liquidazione, le funzioni di liquidatore non integrino attività imprenditoriale, e non configurino pertanto una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 3, RDL 1578/1933.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 27 novembre 2003, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 199 del 27 Novembre 2003- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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