Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine) concerne l’iscrizione nell’albo di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
il dipendente pubblico, ricorrendo i presupposti di legge – da verificare dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente – per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, deve, allo stato, essere iscritto all’albo professionale, a seguito del rigetto da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale proposta dal Consiglio nazionale forense in merito alle norme che consentono ai dipendenti pubblici a tempo parziale di iscriversi negli albi degli avvocati. Si segnala peraltro che uno dei due rami del Parlamento ha, al momento in cui si scrive, già approvato un disegno di legge che abroga le norme che consentono ai dipendenti pubblici a tempo parziale di iscriversi negli albi degli avvocati.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 107 del 21 Novembre 2001
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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