Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’istituzione dell’albo speciale è riservata all’attività di difesa e di consulenza degli enti pubblici in relazione alle proprie dirette esigenze; è da escludere che un ente pubblico possa istituire un ufficio legale per l’esercizio da parte di un proprio dipendente di attività legale di patrocinio in favore di altri enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 21 Novembre 2001- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera (quesito)
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