Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine) concerne l’ammissibilità della richiesta di iscrizione nell’albo speciale di funzionario di un’amministrazione provinciale che dovrebbe prestare la propria attività nell’ambito di un ufficio legale che dovrà gestire il contenzioso in materia lavoristica dell’ente stesso nonché di altri enti.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’istituzione dell’albo speciale è riservata all’attività di difesa e di consulenza degli enti pubblici in relazione alle proprie dirette esigenze; è da escludere che un ente pubblico possa istituire un ufficio legale per l’esercizio da parte di un proprio dipendente di attività legale di patrocinio in favore di altri enti pubblici.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 21 Novembre 2001
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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